| Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
- Le disposizioni del
presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità
e nell’ambito delle attività stabiliti ed individuati
dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme
per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa
di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.
- Nel presente decreto per
"Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il
servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998,
n.230 e dall'articolo 2, comma 3, lettera g) della legge 6 marzo 2001,
n.64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale
per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo
2001, n.64.
Art.2
Ufficio
nazionale per il servizio civile
- L’Ufficio nazionale cura
l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il
coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando
gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala
nazionale.
- Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano curano l’attuazione degli interventi di
servizio civile secondo le rispettive competenze.
Art.
3
Requisiti
di ammissione e durata del servizio
- Sono ammessi a svolgere il
servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i
cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e non superato il ventottesimo.
- Costituisce causa di
esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non
definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto
non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità
organizzata.
- Il servizio civile ha la
durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni dello Stato
interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata
per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e
progetti di impiego.
- L’orario di svolgimento
del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto, e
prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un
minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
- Al servizio civile non
possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze
di polizia.
- Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono individuati gli
incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere
destinato il personale femminile.
Art.
4
Fondo
nazionale per il servizio civile
- Il Fondo nazionale per il
servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal
presente decreto, è collocato presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile, che ne cura l’amministrazione e la programmazione
annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio
dell’anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita
la Conferenza Stato-Regioni. Il piano può essere variato con apposita
nota infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano
adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è
predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30
settembre dell’anno di riferimento.
- Il piano di programmazione
annuale di cui al comma 1 stabilisce:
- la quota delle
risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;
- la quota delle
risorse del Fondo da destinare alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano per attività di informazione e
formazione. La Conferenza Stato-Regioni con deliberazione da
adottare entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione da parte
dell’Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale,
determina la ripartizione della predetta quota comunicandola
all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
- la quota di risorse
del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla
realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
- la quota di risorse
del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla
realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale,
nazionale o all’estero;
- la quota di risorse
del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi
dell'articolo 11, comma 2 della legge 6 marzo 2001, n.64, allo
sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego
specifici.
- Le risorse disponibili
alla fine dell’esercizio finanziario di riferimento sono portate in
aumento nell’esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo
nazionale per la successiva redistribuzione.
- Alla gestione del Fondo
nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la
contabilità speciale istituita dall’articolo 1, del decreto legge
16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 1999, n. 424.
- Le modalità di gestione e
di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio
civile e delle spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
Art.
5
Albi
degli enti di servizio civile
- Presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale
possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64 .
- Le Regioni le Province
autonome di Trento e Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su
scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e
le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che
svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
- Fino all'istituzione degli
albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono
temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine
di consentire la presentazione dei progetti.
- Presso l’Ufficio
nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile
quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto
di cui all'articolo 10, della legge 8 luglio 1998, n.230.
- Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono
istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto
nell'ambito delle loro competenze.
Art.
6
Progetti
- Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma 4, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i
progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che
all’estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari
esteri.
- I progetti presentati
dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell’articolo 5
contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per
realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la
durata del servizio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4,
nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza
discriminazione dovuta al sesso.
- I progetti di cui al comma
2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità
per l’ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64 ovvero in
base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di
Trento e Bolzano.
- L'Ufficio nazionale
esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle
Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati
nazionali, sentite le Regioni, le Province autonome interessate, nonché
quelli di servizio civile all’estero.
- Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti
presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività
nell'ambito delle competenze regionali o delle Province autonome sul
loro territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in
ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre
dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla
comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nullaosta.
- L’Ufficio nazionale e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano,
nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il
controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti.
- Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente all’Ufficio
nazionale una relazione sull’attività effettuata.
Art. 7
Definizione
annuale del numero massimo di giovani da ammettere al servizio civile
nazionale
- L’Ufficio nazionale per
il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale
delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, il numero massimo di
giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base
volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto del numero di
giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello
nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 6.
Art.
8
Rapporto
di servizio civile
- Nel limite massimo dei
giovani da ammettere al servizio civile di cui all’articolo 7, gli
enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti
selezionati, al fine dell’impiego nei progetti approvati.
- Le domande di ammissione
al servizio civile, redatte in base agli schemi predisposti
dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono
l’indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si
intende prestare servizio civile e sono presentate all’ente al fine
della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate.
Non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l’ente
rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e
continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell’anno
precedente.
- Coloro i quali hanno
prestato servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore
domanda.
- I contratti prevedono il
trattamento economico e giuridico in conformità all’articolo 9,
comma 2. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e le modalità
di svolgimento del servizio anche in relazione all’articolazione
dell’orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo
progetto.
- Il contratto redatto in
base agli schemi predisposti dall’Ufficio nazionale per il servizio
civile e sottoscritto dalle parti, è inviato al medesimo Ufficio
ovvero alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di
cui all’articolo 3, il contratto è approvato. Dell'approvazione le
Regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo
copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed è
denominato contratto per il servizio civile nazionale.
- Presso l’Ufficio
nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai sensi del
presente articolo
- Al termine del periodo di
servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale o le
regioni o le province autonome rilasciano un apposito attestato da cui
risulta l’effettuazione del servizio civile.
Art.
9
Trattamento
economico e giuridico
- L’attività svolta
nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilità.
- Agli ammessi a prestare
attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il
servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i
volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4bis
del decreto legge 21 aprile 1999, n.110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le eventuali
indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero
nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai
volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti
i benefici volti a compensare la condizione militare.
- L’Ufficio nazionale,
tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di
assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio
civile.
- Il periodo di servizio
civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico
e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione
vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il
personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio
civile.
- L'assistenza sanitaria
agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile
sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del servizio
sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
- Il personale femminile del
servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla
comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla
Regione o alla Provincia autonoma della certificazione medica
attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Dalla
data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è
corrisposto l’assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a
carico del Fondo nazionale.
- I dipendenti di
amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del
presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in
aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in
aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in
carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre
1986, n.958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.
- I titolari dell'attestato
di cui all'articolo 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa
in ferma annuale.
Art.
10
Doveri
e incompatibilità
- I soggetti impiegati in
progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le
mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui
all’articolo 8.
- La prestazione del
servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività di lavoro subordinato o autonomo.
Art.
11
Formazione
al servizio civile
- La formazione ha una
durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di
formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica
presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
- La fase di formazione
generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione
consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione
civile ed ha la durata minima di 30 ore.
- I corsi di cui al comma 2
sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello provinciale o
interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di
specifiche professionalità. L’Ufficio nazionale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo
5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua
il monitoraggio dell’andamento generale della stessa.
- La formazione specifica,
della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla
tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di
prestazione del servizio.
Art.
12
Servizio
civile all’estero
- I soggetti di cui
all’articolo 3 possono essere inviati all’estero anche per brevi
periodi e per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1,
lettera e) della legge 6 marzo 2001, n.64 nelle forme stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri.
- Al fine dell’eventuale
verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare
all’estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli
affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici
diplomatici e consolari all’estero.
Art.
13
Inserimento
nel mondo del lavoro e crediti formativi
- Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9, comma 7, l’Ufficio nazionale, le Regioni e
le Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono
stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con
associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti
senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel
mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
- Il periodo di servizio
civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è
valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso
valore del servizio prestato presso enti pubblici
- Le università degli studi
possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di
titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate
nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli
studi.
- A decorrere dal 1°
gennaio 2006, nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura
del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il
servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal
fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da
ciascuna amministrazione.
- La cessazione anticipata
del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici
previsti dal presente articolo, salva l’ipotesi in cui detta
interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza
maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad
almeno 6 mesi.
Art.
14
Norme
finali
- Nei casi previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14 novembre 2000,
n. 331 e con le modalità previste dall’articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è ripristinato anche il
servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 e successive
modificazioni.
- Nel periodo transitorio di
cui al capo II della legge 6 marzo 2001,n. 64, e fino alla data di
sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di
programmazione annuale dell’Ufficio nazionale, previsto
all’articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da
destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n.
230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è
determinato secondo le modalità previste dall’articolo 6 della
legge n. 64 del 2001.
- Il presente decreto entra
in vigore dal 1° giugno 2004.
- Le disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|