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Alcune precisazioni sull'esenzione dalla leva

La legge che abolisce le leva non stabilisce, per il periodo di transizione, nuove forme di esenzione dal servizio militare obbligatorio. 

È quanto ha precisato il Ministero della Difesa, a seguito delle attese suscitate dalla previsione di numerosi casi di esenzione contenuti in ordini del giorno presentati da diversi gruppi parlamentari. Ordini del giorno – prosegue la nota – di cui il Governo terrà conto nella predisposizione del decreto delegato di attuazione della legge, che sarà sottoposto al Parlamento per i pareri. Il Decreto, occorre ricordare deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge. 
Si fa riferimento per l’esonero a situazioni tipo "giovani imprenditori o ragazzi che siano in possesso di un rapporto di lavoro; laureati con almeno 100/110, giovani di famiglie in cui due figli siano già stati sotto le armi, per i giovani che abbiano prestato servizio per almeno due anni nella polizia municipale, ecc.".

Il decreto del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 Marzo 2003, ha rideterminato le condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attivita' dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attivita' di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, e' costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attivita';
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, ovvero gia' titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attivita' lavorativa. Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato e' considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.

In caso di eccedenze, il Ministero può disporre la dispensa per i cittadini che si trovano nelle seguenti situazioni; 

a) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività;
c) minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreche' l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per materia.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro della Difesa, Antonio Martino, uno schema di decreto legislativo che anticipa al 1 gennaio 2005 la sospensione della ferma di leva, in precedenza prevista per il 1 gennaio 2007. Gli ultimi giovani chiamati a svolgere il servizio di leva saranno perciò quelli nati entro il mese di dicembre del 1985.

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