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| TIPO | COSTO | VALIDITA' |
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Anagrafici: |
€.0,25 cadauno |
ILLIMITATA: |
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Stato Civile: |
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Elettorali: |
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| Le foto necessarie per il relativo rilascio possono essere
autenticate direttamente dall'ufficio competente al rilascio stesso del
documento richiesto dal cittadino. Le pubbliche amministrazione non possono più richiedere certificati che attestino dai o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti personali (es. data di nascita, cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità o dal passaporto). |
| Rilascio: Può essere richiesta, al Comune di Residenza, da ogni cittadino che ha compiuto il 15° anno di età, munito di tre foto-tessera. |
| Per i Minori di 18 anni occorre l'assenso dei genitori per la validità all'espatrio nei paesi Europei. |
| Rinnovo: Può essere fatto sei mesi prima della Scadenza. |
| Duplicato: (in caso di smarrimento, furto, deterioramento): denuncia presso un Comando dei Carabinieri od un ufficio della Polizia di Stato e consegna della denuncia al Comune. |
| Validità: Anni CINQUE. |
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Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Pago Veiano sono
disponibili gli stampati per la richiesta, da compilare con firma
autenticata e da consegnare o inviare alla Questura di Benevento, che ne
cura il rilascio. Occorre pertanto: |
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E' disponibile modello della domanda in formato zip |
| Per l'autentica di copie conformi all'originale in possesso
dell'interessato, occorre esibire l'originale. Per l'autentica delle firme bisogna presentarsi di persona all'Ufficio Anagrafe del Comune. In caso di gravi impedimenti l'Ufficiale di anagrafe si recherà personalmente al domicilio dell'interessato. Alle precedenti autentiche, salvo i casi di esenzione previsti per legge (per uso: INPS, ASL, Pensione, CEE, borsa di Studio, Deleghe Pensioni, ecc.) va apposto il bollo vigente. |
| Per le dichiarazioni sostitutive di Atto di Notorietà rese ai sensi della L.15/68 e della L.403/98, non è necessaria l'autentica della sottoscrizione (firma). Unitamente alla dichiarazione resa occorre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido. |
| Non è più richiesta la firma autenticata per quelle
relative a: ** data de luogo di nascita; ** residenza; ** cittadinanza; ** godimento dei diritti politici; ** stato civile; ** stato di famiglia; ** esistenza in vita; ** decesso del coniuge o del genitore; ** nascita del figlio; ** posizione agli effetti degli obblighi militari; ** iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
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| L'aggiornamento obbligatorio dell'indirizzo anagrafico
sulla patente e sul libretto di circolazione, per coloro che cambiano
residenza o domicilio, può essere effettuato all'ufficio anagrafico del
comune di residenza compilando un modello predisposto e senza effettuale
alcun versamento. |
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Legge 08/07/1998 n° 230 - GU n°136 del 15/7/1998 |
| I cittadini che, opponendosi all'uso delle armi, non
accettano l'arruolamento nelle Forse Armate e nei corpi armati dello
stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione
del servizio militare, un servizio civile presso enti del settore pubblico
o privato. La domanda, senza condizioni, va presentata al competente organo di leva entro 15 gg. dalla data di arruolamento. Si possono scegliere fino a 10 enti nell'ambito di un regione prescelta. |
| La denuncia di nascita può essere presentata: * entro tre giorni presso l'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita; * entro dieci giorni presso il comune di nascita o quello di residenza della madre. |
| La denuncia va fatta all'Ufficio di Stato Civile del comune di morte, allegando il certificato di denuncia di morte a firma del medico curante, il modello ISTAT (Scheda di Morte) e la relazione del necroscopo. |
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CIVILE : I futuri sposi si rivolgono direttamente
all'Ufficio di Stato Civile per sottoscrivere il verbale di pubblicazione
di matrimonio (promessa di matrimonio), che verrà fatta dopo la
verifica dei documenti acquisiti d'Ufficio dagli eventuali Comuni
interessati. |
| Ne possono far parte tutti gli elettori, senza limiti di
età, che presentano esplicita richiesta dall'1° al 30 novembre, dopo
l'avvenuta pubblicazione del relativo manifesto: Gli scrutatori verranno sorteggiati pubblicamente, tra gli iscritti all'albo, nell'approssimarsi delle elezioni e presumibilmente tra il 25° e il 20° giorno antecedente le elezioni stesse. Il numero di sorteggiati varia da un minimo di ***** a un massimo di ******* a seconda del tipo di elezione.Qualora il sorteggiato rinunzi in tempo utile, la commissione elettorale provvede al sorteggio del sostituto. Nel caso in cui, invece, il sorteggiato non si presenti al momento dell'insediamento del seggio elettorale, il presidente della I sezione nomina uno scrutatore tra il pubblico presente, scegliendo alternativamente tra l'elettore più anziano ed il più giovane. |
| Antonino dr.Rosario | Sindaco |
| Dott. Donato Guarino | Segretario Comunale |
| Pezzuto Cipriano | componente effettivo |
| Polvere Cristian | componente effettivo |
| De Ieso Mauro | componente effettivo |
| De Ieso Giuseppe | componente effettivo |
| Gagliarde Giovanni | componente supplente |
| De Rosa Lucio | componente supplente |
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RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI A.I.R.E. |
| DIRITTI: **conservano di diritti all'esercizio di voto; **possono richiedere ed ottenere per tutto il periodo della permanenza all'estero, le certificazioni che interessano (residenza, stato di famiglia,cittadinanza, godimento diritti politici,ecc.) **possono richiedere ed ottenere il rilascio della patente italiana per autoveicoli della categoria "B", alla Prefettura nella cui circoscrizione abbiano eletto il domicilio; **conservano in ogni caso la cittadinanza italiana per la quale esiste apposita legge del 3/6/1912 n°555, modificata dal R.D.L. 1/12/1934, n°1997; **acquistano il diritto all'esenzione dei diritti doganali sugli oggetti e masserizie di loro proprietà presentando il certificato di cancellazione dall'anagrafe per emigrazione all'estero; **possono ottenere in caso di rimpatrio permanente (non stagionale o per ferie, e comunque per causa di durata limitata) la reiscrizione in anagrafe, senza alcuna difficoltà; DOVERI: **i cittadini già residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione oppure i nuovi immigrati nel paese straniero, devono farne comunicazione entro 90gg. all'Ufficio Consolare competente per circoscrizione; **i cittadini già residenti all'estero alla data dell'8/11/88 (entrata in vigore della legge n°470/1998), devono ugualmente comunicare la loro residenza entro un anno dalla predetta data alla medesima autorità consolare; **le dichiarazioni di cui sopra, oltre a riferirsi a coloro sui quali il dichiarante esercita potestà o la tutela, devono riferirsi a tutti i componenti il nucleo familiare. |
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